tabella tempistica RENTRI  (clicca)

Con l’acronimo RENTRI si intende lo strumento su cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) fonda il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla Gestione dei Rifiuti, con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) e in particolare:

  • COS’E’ IL RENTRI
  • CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI
  • QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ENTRATA IN VIGORE DEL RENTRI
  • SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
  • CHI SONO I SOGGETTI DELEGATI E COSA POSSONO FARE
  • QUALI SONO I SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
  • QUAL’E’ LA STRUTTURA DEL RENTRI
  • QUALI SONO LE MODALITA’ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI
  • QUALI SONO I COSTI DI ISCRIZIONE

IL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI scaturisce da quanto disposto dall’art.188-bis del D.Lgs. 152/2006 e dalla strategia nazionale per l’economia circolare, che consente di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili sia per le attività di vigilanza e controllo che per le politiche ambientali adottate dal MASE.

Il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è attivo dall’8 novembre 2023, dove è possibile accedere alla normativa, ai decreti direttoriali e alle notizie legate al RENTRI, per orientarsi tra i nuovi obblighi, i soggetti obbligati all’iscrizione, i termini per l’iscrizione, e le novità relative ai registri di Carico e Scarico rifiuti e i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in modalità digitale.

I soggetti che devono iscriversi al RENTRI sono stati individuati nel DM n.59/2023 e si tratta di:

  1. Enti e Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
  2. Produttori di rifiuti pericolosi.
  3. Enti e Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
  4. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
  5. I soggetti di cui all’art.189,comma 3, del D.lgs. 152/06 con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

 

Tra i soggetti di cui al punto 5 sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art.184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

  1. c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  2. d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  3. g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti di abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti.

I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.

I SOGGETTI DELEGATI sono quelli individuati dall’art.18 del regolamento n.59/2023:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
  • gestore del servizio di raccolta ( pubblico e/o privato)
  • gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art.183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs n.152/2006

La sezione di iscrizione sarà operativa dal 15.12.2024:

  • gestire le deleghe con modalità semplificate
  • trasmettere i dati del registro di carico e scarico e dei formulari per conto dei produttori di rifiuti
  • consultare le informazioni relative all’anagrafica propria o degli operatori
  • scaricare il certificato emesso dal RENTRI
  • versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA

Non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i seguenti soggetti:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art.184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fino a 10 dipendenti ( lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento dei rifiuti, fanghi, acque, fumi, fosse settiche e dalle reti fognarie)
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi di cui all’art.184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a prescindere del numero dei dipendenti ( lavorazioni agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni)
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Questi soggetti non devono tenere il Registro Carico/Scarico ma dal 13.02.2025 devono registrarsi al RENTRI per poter emettere e vidimare i FIR cartacei.

Il RENTRI è gestito dal MASE ed utilizza la piattaforma telematica dell’ANGA interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. L’ANGA  fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione Generale del MASE attraverso le seguenti attività:

  • gestisce i rapporti con l’utenza, comprese le informazioni e la comunicazione
  • garantisce l’operatività di funzionamento della piattaforma telematica del RENTRI
  • predispone la documentazione tecnica per la gestione e l’evoluzione del RENTRI

Il RENTRI  si compone di due sezioni:

  • sezione anagrafica: comprende i dati anagrafici dei soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti
  • sezione tracciabilità: comprende i dati presenti nei registri di carico/scarico e nei FIR e i dati afferenti ai percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi

MODALITA’ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI

Il Decreto Direttoriale n.143 del 6.11.2023 ha definito, mediante 18 schede allegate, le modalità operative per:

  • l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
  • la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo
  • la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità
  • la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

I COSTI DI GESTIONE

  • Diritti di segreteria pari a 10 euro da versare al momento dell’iscrizione per ciascuna unità locale
  • Tariffe di iscrizione al RENTRI: variano a seconda delle dimensioni del soggetto operatore, dai 15 ai 100 euro per il primo anno, mentre per i successivi il contributo varia dai 10 ai 60 euro da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno