NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA: ECCO LE NOVITÀ
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato nella seduta del 7 novembre 2024 il nuovo Accordo nazionale per la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il nuovo Accordo riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo nuove regole su:
- durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
- modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
- monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.
Il nuovo accordo apporta modifiche significative sulle
- ore di formazione obbligatoria e sui
- corsi di aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- introduce nuovi obblighi formativi per l’utilizzo di specifiche attrezzature;
- prevede un programma di formazione dedicato a chi opera in spazi confinati o esposti a rischi di inquinamento.
Inoltre, l’organizzazione dei corsi subisce modifiche rilevanti, con l’introduzione di limiti sul numero di partecipanti, il rapporto ottimale tra docente e studente, la frequenza minima richiesta e nuove procedure per la registrazione e la verifica finale. Infine, viene stabilita una classificazione aggiornata dei soggetti autorizzati a erogare la formazione.
Ecco, più nel dettaglio, le principali novità dell’Accordo 2024 sulla formazione per la sicurezza.
Formazione per i datori di lavoro
La novità di punta riguarda la formazione obbligatoria per i datori di lavoro, che richiede ora un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 24 ore complessive, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.
Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria. Nel caso delle settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore .
Formazione per i preposti alla sicurezza
Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, dovrà completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale di almeno sei ore. Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.
Formazione per i dirigenti
Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning, offrendo flessibilità nella gestione della formazione obbligatoria.
Formazione per RSPP e ASPP
Il Responsabile e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione devono ora completare una formazione strutturata su due moduli obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo di 24 ore per il solo responsabile. L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza. La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).
Formazione per i coordinatori per la sicurezza
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore. Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri. La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.
Formazione generale e specifica per i lavoratori
Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:
- 4 ore di formazione generale;
- da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato.
Requisiti dei formatori
L’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando tre categorie di soggetti formatori:
- istituzionali;
- accreditati;
- altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.
I soggetti formatori devono ora avere almeno 3 anni di esperienza documentata in formazione su salute e sicurezza. Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale pratica di almeno 3 anni.
Sicurezza negli ambienti confinati
Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi
L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona;
- in e-learning;
- in modalità mista.
Le principali novità organizzative riguardano:
- numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
- rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
- registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
- frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
- verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico.
Rilascio degli attestati
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
- modalità di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- data e luogo.
Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.
Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici
L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:
- macchina agricola raccogli-frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
- caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
- carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti. Tuttavia, per ora le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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